I padri lavoratori dipendenti possono godere di un congedo obbligatorio di un giorno e di un congedo facoltativo di due giorni al posto di quello previsto per la maternità alle madri.

Tale diritto è stato introdotto dalla riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicata nella G. U. n. 153 del 3/7/2012 supplemento ordinario n. 136).

La norma promuove la “cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia”…”per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” e si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.

Il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo possono essere fruiti dal padre lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio (termine valido anche nel caso di parto prematuro).

Un apposito decreto è intervenuto in seguito a definire i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei congedi (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 dicembre 2012 (G.U. n. 37 del 13 febbraio 2013).

La circolare Inps n. 40 del 14 marzo 2013 riporta un'analisi del contesto normativo monotematico, dei quali si riportano i tratti più salienti.

Congedo obbligatorio

Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, per gli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.

Tale diritto è autonomo ed aggiuntivo rispetto a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio ed anche al papà già fruitore del congedo di paternità (ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

Congedo facoltativo

Affinché il padre possa fruire del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, la madre lavoratrice è obbligata a non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

La circolare precisa inoltre che il congedo facoltativo:

– “dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni);

– spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.”

Padre adottivo o affidatario

I diritti di congedo sono riconosciuti anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

Trattamento economico

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione.

Il datore di lavoro anticipa tale indennità al lavoratore successivamente conguagliata dall'Inps, applicando le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 151 del 2001.

Modalità di fruizione

Al fine di fruire del congedo il padre lavoratore deve fornire comunicazione scritta al datore di lavoro nella quale si evincano le informazioni inerenti le date in cui si intende fruire dello stesso, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, nonché, nel caso di congedo facoltativo, della dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità.

Tale dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.

I congedi non possono essere frazionati ad ore.

Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito

Il congedo obbligatorio per il padre ed il congedo facoltativo sono fruibili:

– quando è in corso il rapporto di lavoro;

– durante il periodo indennizzato per indennità di disoccupazione (ASpI) e mini ASpI,

– nel periodo transitorio durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni.

In entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (ANF).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della circolare.