“Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro (…), nonché fino al compimento di un anno di età del bambino” (ex art. 55 comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, modificato dalla L. n. 92/2012).
A seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012, sulla convalida delle dimissioni per un periodo pari ai primi tre anni di età del bambino, era però indubbio se la lavoratrice madre potesse fruire dell’indennità di disoccupazione per il medesimo arco temporale.
Il Ministero del lavoro con interpello 6/2013 del 5 febbraio 2013 ha fornito un’apposita interpretazione in merito alla disciplina delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento.
In tal caso le dimissioni volontarie sono infatti parificate al licenziamento. Pertanto la lavoratrice madre/lavoratore padre matura il diritto alla percezione delle indennità – compresa quella di disoccupazione involontaria – “disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio”.
Pertanto dell’indennità di disoccupazione può essere fruita solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino.