È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale, che definisce i criteri e le modalità di concessione dell’esonero contributivo previsto in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere.
Le aziende che possiedono tale certificazione:
- per l’anno 2022 e fino ad un massimo di 50 milioni di euro è previsto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per una misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda.
- Per esserne ammesse le aziende devono formulare apposita domanda telematica per il tramite del rappresentante legale, di un delegato o dei soggetti intermediari (es. dottori commercialisti) all’INPS indicando:
1) i dati identificativi dell’azienda;
2) la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
6) il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. In caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.
La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni (ovvero possesso del DURC e rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, qualora sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), nonché all’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 8.
Sono previsti infine ulteriori interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro siano realizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e in accordo con il Dipartimento per le Pari Opportunità