Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ha previsto che: “A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità”.
La legge 30 dicembre 2021 ha attribuito al solo Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità politica delegata il compito di dettare la disciplina di dettaglio della certificazione, stabilendo i parametri minimi per il conseguimento della stessa al quale è seguito il decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022.
L’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in favore delle aziende del settore privato che conseguano la predetta certificazione della parità di genere (restando ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) è determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun datore di lavoro, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunità.
La recente circolare INPS presente circolare fornisce le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura di esonero. Per le successive annualità saranno date ulteriori indicazioni, alla luce degli esiti di questa prima fase applicativa.