L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3243 dell’11.2.2013, ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria possa valutare la congruità degli emolumenti corrisposti dalle società agli amministratori e, qualora ritenuti non proporzionati, potrà rinvenire un abuso di diritto. La diretta conseguenza di tale nuovo potere delegato al Fisco costituisce dunque una conseguenza lapalissiana ai fini del reddito d’impresa: qualora esso non sia ritenuto congruo, potrà essere considerato non deducibile. L’interpretazione è volta a punire quelle imprese che mirino al “conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici”(si veda Cass. Sez. 5 20/7/2012 n. 12622; Cass. SU 2.1.12.2008 n. 30055). Pertanto le delibere degli organi di amministrazione non sono sufficienti a validare la deducibilità dei compensi corrisposti qualora ritenuti fiscalmente non congrui. Infatti “la deducibilità ai sensi dell’articolo 62 del DPR n. 917 del 1986 dei compensi degli amministratori non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in delibere sociali o contratti (conf. Sez. 5, Sentenza n. 13478 del 30/10/2001;Cass. 27 settembre 2000 n. 12813), rientrando nei normali poteri dell’ufficio la verifica dell’attendibilità economica delle rappresentazioni esposte nel bilancio e nella dichiarazione.” Si rileva infine che la sentenza si allinea con quanto già riportato nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 113/E del 31 dicembre 2012, che aveva precisato, per gli amministratori la deducibilità dei compensi nell’esercizio in cui sono corrisposti e nel contempo, in tema di congruità dei compensi, aveva anche evidenziato che “in sede di attività di controllo, l’amministrazione finanziaria può disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità dei componenti negativi di cui si tratta in tutte le ipotesi in cui i compensi appaiano insoliti, sproporzionati ovvero strumentali all’ottenimento di indebiti vantaggi”.