Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove regole tecniche in tema di firme elettroniche “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71” grazie al DPCM 22 marzo 2013 che sostituiscono quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n. 129.

Regole tecniche

Il Cad (D.Lgs. 82/05) aveva già previsto quattro tipo di firme: firma elettronica, qualificata, digitale ed autenticata.

 

Le  nuove regole  tecniche  definiscono  le  caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'  del documento informatico sottoscritto con  firma  elettronica  avanzata, qualificata o digitale. Inseriscono inoltre precisazioni sulla firma remota basata su HSM. 
Il documento informatico,  sottoscritto  con  firma  elettronica qualificata  o  firma  digitale,  non  soddisfa   il   requisito   di immodificabilita' del documento previsto dall'art. 21, comma  2,  del Codice,  se  contiene  macroistruzioni,  codici  eseguibili  o  altri elementi, tali da attivare funzionalita' che possano  modificare  gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati”.

Le nuove regole si trovano in linea con la precedente norma e con la prassi tributaria che prevede, per i documenti informatici a rilevanza tributaria, nella conservazione sostitutiva, l’immodificabilità degli stessi (pertanto allo stato attuale ad esempio è considerato privo di macroistruzioni un documento creato in formato immagine e non uno creato in formato .doc, xls, exe, ecc.) per soddisfare il requisito legale della piena prova.

Introducono accanto all’apposizione della firma elettronica qualificata anche la firma digitale ai fini della sottoscrizione di un generico documento informatico (non a rilevanza tributaria).

In tal modo per qualsiasi tipo di documento informatico sarà possibile adottare la firma elettronica avanzata (al posto della qualificata). Dunque una semplice firma sul tablet potrà avere la stessa efficacia probatoria della scrittura privata di cui all'art. 2702 c.c. (eccezione fatta per gli atti di cui all'art. 1350 c. 1-12 c.c. che restano con firma elettronica qualificata o digitale). L'utente però avrà diritto a ricevere tutte le informative sul servizio reso da chi la propone (che a propria volta dovrà archiviare per venti anni la dichiarazione di accettazione).

 

Tra le varie novità viene garantita infine la diffusione pubblica delle liste dei certificati revocati e sospesi consultabili dal titolare del certificato al fine di verificarle e di chiarirne la loro validità.