Dal 1° gennaio 2013 per tutti i pagamenti derivanti da contratti tra imprese e/o professionisti o tra imprese e/o professionisti e Pubblica Amministrazione nei quali vi sia, in via esclusiva o prevalente, consegna di merci o prestazione di servizi applicano la Direttiva 2011/7/Ue inerente la lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012 (apportante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/02 che già recepiva la Direttiva 2000/35/Ce).
Con tale norma al creditore viene riconosciuto il diritto alla percezione di interessi moratori sulla somma richiesta in pagamento nei termini legali o contrattuali ad una certa scadenza (comprensiva di imposte, dazi ed oneri riportati in fattura) a meno che non si possa provare che il ritardato pagamento sia riferibile all’impossibilità di effettuare la prestazione per cause non imputabili al debitore.
Gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento senza che sia necessaria la costituzione in mora e sono pari al tasso di riferimento della Banca centrale Europea comunicato ogni sei mesi dal Ministero delle Finanze in Gazzetta Ufficiale, calcolati in modo semplice e su base giornaliera.
Il tasso di riferimento è maggiorato di 8 punti percentuali (fino al 31 dicembre 2012, la maggiorazione è di 7 punti percentuali).
E’ possibile concordare un tasso di interesse differente tra le parti a patto che non sia eccessivamente disonesto per il creditore.
Infine il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi eventualmente sostenuti (compresi quelli relativi al maggior danno se provati) per recuperare quanto non incassato a scadenza ed anche al risarcimento del danno, forfettariamente previsto in quaranta euro.
La norma non è applicabile ai debiti relativi a procedure concorsuali o a ristrutturazioni di debiti aperte a carico del debitore nonché ai risarcimenti danni.